logo Fucinaidee

Premierato, si arricchisce il dibattito: una proposta di intellettuali e tecnici per una riforma condivisa

di Paolo Razzuoli

Si arricchisce il dibattito attorno alla proposta della maggioranza sul cosiddetto "premierato".
Dopo la pubblicazione del testo del Disegno di Legge, su cui sono piovute un mare di critiche, un gruppo costituito da intellettuali e costituzionalisti ha avanzato una proposta con l'intento di favorire un'intesa bipartisan.
Un testo - a mio parere - molto meglio articolato rispetto alla proposta governativa, della quale vengono corrette le più macroscopiche contraddizioni.

Rimane comunque la mia valutazione negativa della riforma: giudizio che ho peraltro espresso in vari articoli pubblicati su questo sito. Non vi indugio dunque, rimandando alla lettura di questi testi.
MI limito qui ad un cenno di quanto possa risultare inopportuna l'elezione diretta di organi monocratici, in una fase di imbarbarimento e radicalizzazione dello scontro politico, in cui l'elettorato può essere fortemente influenzato da elementi di mentalità e cultura irrazionalmente populista.

Qui ribadisco soltanto che sono convinto che l'Italia abbia certo bisogno di profonde riforme nel solco del rafforzamento di una autentica "Democrazia governante". Prendo quindi le distanze da coloro che si sono stracciate le vesti ogni qualvolta si è cercato di rafforzare l'esecutivo. La storia ci insegna che sono i governi deboli, e non i governi forti, a favorire gli sbocchi antidemocratici.

Ma il ragionamento non può essere circoscritto alla questione del premierato. Certo il rafforzamento dell'esecutivo e del premier è attuale, ma da sola non è sufficiente a rimuovere gli ostacoli che da noi hanno portato all'indebolimento delle funzioni di governo. Il tema è certo anche quello delle riforme istituzionali, ma più in generale è quello della qualità della politica che non si riduce alle modifiche dell'architettura istituzionale.

Il metodo da seguire, a mio avviso, è quello seguito a suo tempo dal Governo Renzi che, ad esempio, affrontava il tema del bicameralismo ed anche il tema delle competenze fra i vari livelli di governo, mediante la modifica del titolo quinto della Costituzione. La sconfitta referendaria è stata una bruciante sconfitta per il Paese di cui ancora si pagano le conseguenze. Comunque, io credo che solo riprendendo il metodo di quella proposta di riforma si potrà realmente operare per il raggiungimento, anche da noi, di una vera "Democrazia governante".
Sono perfettamente consapevole delle difficoltà, ma le scorciatoie non servono per affrontare e risolvere i problemi. Possono solo essere buone quali slogan elettorali.

Ma torniamo alla proposta presentata - come già detto - con l'intento di favorire uno sbocco condiviso.
Si tratta di tre articoli, nei quali il presidente del Consiglio viene rinominato «primo ministro» e che puntano a rafforzarne il ruolo.
Il premier non sarebbe eletto direttamente dal popolo ma il suo nome sarebbe indicato sulla scheda elettorale e collegato all’elezione dei componenti delle Camere.
Rispetto al disegno della maggioranza, il premier avrebbe di fatto il potere di indicare e revocare i suoi ministri, sarebbe eletto in maniera differente rispetto a quella del resto del governo e, in caso di sfiducia, avrebbe la possibilità di decidere quale delle due strade indicare al capo dello Stato: se dimettersi, e quindi aprire la strada a un nuovo premier; oppure non farlo, avviando il percorso che porterebbe a elezioni anticipate.

La proposta è un percorso immaginato da un gruppo di intellettuali e tecnici che si è battezzato nel nome di uno slogan: «Il nostro premier è più forte del vostro». Ne fanno parte, in ordine sparso, Gaetano Quagliariello, Antonio Polito, Angelo Panebianco, Peppino Calderisi, gli ex senatori del centrosinistra Franco Debenedetti e Natale D’Amico, più un gruppo di professori di Diritto costituzionale, da Mario Esposito a Maurizio Griffo, fino al decano dei costituzionalisti italiani, Giuseppe de Vergottini.
Ecco il testo della proposta.

Forma di governo del Primo Ministro

Articolo 1 - (Modifica dell’articolo 92 della Costituzione)

L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
La candidatura alla carica di Primo Ministro avviene mediante collegamento con i candidati all’elezione delle Camere, secondo modalità stabilite dalla legge elettorale, di tipo maggioritario, che prevede altresì la pubblicazione dei nomi dei candidati Primo Ministro sulle schede elettorali.
Il Presidente della Repubblica, alla proclamazione dei risultati per l’elezione delle Camere, nomina Primo Ministro il candidato indicato a tale carica al quale è collegata la maggioranza dei parlamentari eletti.
Il Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, nomina e revoca i Ministri.
In caso di morte, dimissioni volontarie o impedimento permanente del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica nomina il Primo Ministro in coerenza con i risultati elettorali. In caso di dimissioni non può essere nominato il Primo ministro dimissionario».

Articolo 2 - (Modifica dell’articolo 94 della Costituzione)

L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Il Primo ministro deve avere la fiducia del Parlamento in seduta comune.
Entro dieci giorni dalla nomina il Primo Ministro presenta il suo programma al Parlamento in seduta comune che gli accorda la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa l’obbligo di dimissioni.
Le dimissioni volontarie del Primo Ministro sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione al Parlamento in seduta comune e al termine della relativa discussione. Nel caso sia stata presentata una mozione di sfiducia, il Primo Ministro può presentare le dimissioni solo successivamente alla votazione.
Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, può presentare una questione di fiducia sull’approvazione di un disegno di legge ordinaria, sul mantenimento di un articolo o sull’approvazione di un emendamento a un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione. In tutti i casi in cui il Primo Ministro presenta una questione di fiducia la competenza dell’atto è trasferita al Parlamento in seduta comune. La questione di fiducia non può essere messa in discussione prima di un giorno dalla sua presentazione ed è votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune. Qualora sia stata presentata una questione di fiducia non è ammessa la presentazione di mozioni di sfiducia.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti del Parlamento. Essa non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Il Primo Ministro può proporre lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica che emana il conseguente decreto.
Il Primo ministro, qualora il Parlamento in seduta comune gli neghi la fiducia, nei sette giorni successivi rassegna le dimissioni ovvero propone lo scioglimento delle Camere.

Articolo 3

Agli articoli 89, secondo comma, 95, primo comma, e 96 della Costituzione le parole: “Presidente del Consiglio” sono sostituite dalle seguenti: “Primo Ministro”.

Nota: la proposta è formulata sulla base del testo A del relatore Salvi alla Commissione bicamerale D’Alema per quanto riguarda il modello neo-parlamentare di legittimazione diretta del Primo Ministro, con la pubblicazione dei nomi dei candidati Primo Ministro sulle schede elettorali collegati con i candidati all’elezione delle Camere; e sulla base dei disegni di legge Tonini, Morando, D’Amico (n.1662) e Malan (n. 1889) della XIV legislatura, per quanto riguarda la disciplina dello scioglimento delle Camere, cioè come in Svezia. Come sede del rapporto di fiducia si prevede il Parlamento in seduta comune, avendo ancora un sistema bicamerale paritario di cui si auspica il superamento.

Documenti correlati

Lucca, 17 dicembre 2023

Torna all'indice dei documenti
Torna alla prima pagina