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Disegno di Legge costituzionale per l'introduzione dell'elezione diretta del premier: una comparazione dei testi

di Paolo Razzuoli

Il tema delle riforme costituzionali è stato ampiamente trattato su queste pagine. Lo si è fatto in passato, ad esempio al tempo del referendum proposto dal Governo Renzi, lo si è fatto anche recentemente, allorché il tema è tornato all'ordine del giorno dell'agenda del dibattito politico.

In varie riflessioni, si è cercato di inserire il tema delle riforme all'interno del più vasto scenario politico-culturale attuale, sottolineando come sia imprescindibile una particolare attenzione alla temperie in cui viviamo, stante le interconnessioni fra essa e gli effetti dei vari meccanismi istituzionali.
In questa direzione vanno - per fare alcuni esempi - le riflessioni di Maurizio Grassini, di Berto Corbellini Andreotti, di Paolo Buchignani e di altri che hanno scritto articoli presenti su questo sito.

Io stesso, nei miei articoli, ho chiaramente indicata una traccia divergente con la strada imboccata dal Governo: una strada di cui da tempo si conosceva il traguardo, che risulta peraltro confermato nel Disegno di Legge Casellati, approvato dal Consiglio dei Ministri qualche giorno fa.

Una proposta pasticciata e piena di paradossi, come peraltro ben descritto in due lucidi commenti pubblicati anche su questo sito:
Uno a firma di Angelo Panebianco pubblicato sul Corriere della Sera;
l'altro a firma Claudia Fusani pubblicato sul Riformista.

Questa volta quindi nessun commento. Per aiutare la lettura e comprensione del testo del DdL, propongo invece ai lettori di Fucinaidee una comparazione fra la versione attuale degli articoli della Costituzione coinvolti, e quella modificata dal testo di riforma.
Credo che sia un modo semplice ed immediato per comprenderlo in ogni suo aspetto.

Il titolo del Disegno di Legge - che si compone di cinque articoli - è "Disegno di legge costituzionale “Introduzione dell’elezione popolare diretta del Presidente del Consiglio dei Ministri e razionalizzazione del rapporto di fiducia”.
Vediamolo nel dettaglio.

Testo del DdL

Articolo 1 (Modifica dell’articolo 59 della Costituzione)
Il secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Comparazione

Art. 59 attuale

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Articolo 59 modificato

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Testo del DdL

Articolo 2 (Modifica dell’articolo 88 della Costituzione)
Al primo comma dell’articolo 88 della Costituzione sono soppresse le parole “o anche una sola di esse”.

Comparazione

Articolo 88 attuale

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Articolo 88 modificato

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere.
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

Testo del DdL

Articolo 3 (Modifica dell’art. 92 della Costituzione)
L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:
“Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura.
Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri.”.

Comparazione

Articolo 92 attuale

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Articolo 92 modificato

Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l’elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un’unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura.
Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri eletto l’incarico di formare il Governo e nomina, su proposta del Presidente del Consiglio, i Ministri.

Testo del DdL

Articolo 4 (Modifica dell’art. 94 della Costituzione)

All’articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modifiche:
A) Il terzo comma è sostituito dal seguente: “Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.”;
B) dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha chiesto la fiducia delle Camere.”

Comparazione

Articolo 94 attuale

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Articolo 94 modificato

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non venga approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche quest’ultimo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere.
Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento al Presidente eletto, per attuare le dichiarazioni relative all'indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha chiesto la fiducia delle Camere.”

Testo del DdL

Articolo 5 (Norme transitorie)
Fino al termine del loro mandato, i senatori di diritto a vita nominati ai sensi del previgente secondo comma dell’articolo 59 della Costituzione restano in carica.
La presente legge costituzionale si applica a decorrere dalla data del primo scioglimento delle Camere, successivo alla data di entrata in vigore della disciplina per l’elezione del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Camere.

Brevissimo finale

Spero che non vi siate annoiati...
E' pur vero che non andrà in fondo, ma certo scrivere un pasticcio del genere......

Lucca, 7 novembre 2023

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