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In vista del referendum del 22 e 23 marzo: un riassunto della riforma della Giustizia 

 

Di Paolo Razzuoli

 

  Da più parti mi è stato chiesto di sintetizzare, in modo semplice e chiaro, il merito della proposta di riforma della Giustizia su cui voteremo il 22 e 23 marzo prossimi.

Una richiesta a cui aderisco molto volentieri, sia in ragione della complessità della materia, ma ancor più per cercare di aiutare una seria riflessione sul merito del quesito, posto che il dibattito è sempre più inquinato – soprattutto dai sostenitori del No - da posizioni strumentali e da vere e proprie affermazioni non corrispondenti al vero del testo della proposta di riforma.

 Spero di riuscire nell’intento…

  Allegato a questo testo, potrete leggere gli articoli della Costituzione coinvolti, nel testo originale e nella versione riformata. Credo che risulti chiaro che non c’è alcun attentato alla Costituzione come qualcuno vorrebbe far credere (ci mancherebbe altro!), né una limitazione dell’indipendenza della Magistratura, chiaramente riaffermata nella nuova versione dell’Art.104.  

 Troverete altresì un articolo in cui si spiega la differenza fra il rito inquisitorio e rito accusatorio del processo penale. 

 

Il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026 rappresenta uno snodo cruciale per l'ordinamento giudiziario italiano. La riforma, approvata dal Parlamento e ora sottoposta a scrutinio popolare (senza quorum, trattandosi di referendum confermativo ex art. 138 Cost.), punta a modificare radicalmente il volto della magistratura attraverso tre pilastri: la separazione delle carriere, lo sdoppiamento del CSM e l'istituzione dell'Alta Corte.

Ecco l'analisi dettagliata dei vari punti.

 

1. La separazione delle carriere e lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura

La riforma pone fine all'unicità delle carriere fra magistratura giudicante e magistratura requirente. Conseguentemente è previsto lo sdoppiamento dell'organo di autogoverno. Pertanto non esisterà più un solo CSM, ma due organismi distinti e indipendenti:

1. CSM della magistratura giudicante (per i giudici).

2. CSM della magistratura requirente (per i pubblici ministeri).

Composizione e Presidenza

Entrambi i Consigli mantengono una struttura simile all'attuale per quanto riguarda le figure di vertice, ma con una netta separazione funzionale:

• Presidenza: Entrambi sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

• Membri di diritto: Nel CSM giudicante siede il Primo Presidente della Cassazione; in quello requirente il Procuratore Generale presso la Cassazione.

• Proporzione membri: Viene mantenuto il rapporto tra membri "togati" (magistrati) e membri "laici" (professori e avvocati), ma cambia radicalmente il metodo di selezione.

 

2. Il nuovo metodo di individuazione: il Sorteggio

L'elemento più dirompente della riforma è l'abbandono del sistema elettivo per i membri togati, sostituito dal sorteggio, con l'obiettivo dichiarato di abbattere il "correntismo" interno.

 

Categoria Membri,  Metodo di Individuazione,  Requisiti

Togati (2/3),  Sorteggio puro,  Estratti a sorte tra i magistrati appartenenti alle rispettive categorie (giudicanti o requirenti).

Laici (1/3),  Sorteggio da elenco,  Estratti a sorte da un elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

 

Il meccanismo dei laici: Il Parlamento non elegge più direttamente i singoli componenti, ma stila un elenco di professori ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio. Da questo "bacino" vengono poi estratti i nomi definitivi.

 

3. L'Alta Corte Disciplinare

Per separare la gestione amministrativa (carriere, trasferimenti, promozioni) da quella sanzionatoria, la riforma sottrae il potere disciplinare ai CSM e lo affida a un nuovo organo di rango costituzionale: l'Alta Corte.

Composizione (15 membri totali)

L'Alta Corte ha una composizione mista, pensata per garantire terzietà rispetto ai CSM:

• 9 Membri Togati: Estratti a sorte tra i magistrati ordinari (6 giudici e 3 pubblici ministeri) con almeno 20 anni di anzianità e che abbiano esercitato funzioni di legittimità (Cassazione).

• 6 Membri Laici: Di cui 3 nominati dal Presidente della Repubblica e 3 estratti a sorte dall'elenco predisposto dal Parlamento.

 

Funzionamento e Presidenza

• Durata: I membri restano in carica 4 anni e l'incarico non è rinnovabile.

• Presidenza: Il Presidente dell'Alta Corte deve essere eletto necessariamente tra i membri laici.

• Impugnazioni: Le sentenze dell'Alta Corte possono essere impugnate davanti alla stessa Corte, che giudicherà in una diversa composizione (sezioni diverse), garantendo il doppio grado di giudizio interno.

 

  Solo alcune righe di commento finale.

 Soprattutto il sorteggio per i membri del Csm e l’Alta Corte, sono elementi assai dirompenti che, lo capisco benissimo, fanno imbestialire coloro che vedono ridimensionati  il potere e/o i privilegi di cui godevano.

 Sono questi motivi ovviamente indicibili, che non sarebbero accettati dalla pubblica opinione. Allora si ricorre alla mistificazione o alle falsità, quali il pericolo per la democrazia, o l’attacco all’indipendenza della magistratura, di cui non v’è traccia nel testo degli articoli della Costituzione riformati.

 Sono fermamente convinto che la delegittimazione della magistratura sia un grave pericolo per la tenuta delle istituzioni democratiche. E’ però necessario che la magistratura medesima non si “autodelegittimi”, con atteggiamenti non coerenti con la delicatezza e l’importanza delle sue funzioni. Il dibattito si è troppo radicalizzato, e non raramente è stato superato il crinale della liceità. Credo che sarebbe bene rientrare nei ranghi, anche in considerazione che dopo la consultazione, qualsiasi ne sia l’esito, ci sarà un dopo che sarebbe bene non fosse disseminato di troppi cumoli di macerie da rimuovere.

 

Lucca, 3 marzo 2026

 

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