di Paolo Razzuoli
L'evoluzione dell'articolo 111 della Costituzione italiana - tema che si è posto all'ordine del giorno nell'ambito del dibattito sulla proposta di riforma sottoposta a referendum - rappresenta uno dei passaggi più significativi della nostra storia giuridica recente. Il passaggio dal testo asciutto del 1948 alla versione dettagliata del 1999 non è stato solo un restyling formale, ma una vera e propria rivoluzione culturale volta a blindare il concetto di "Giusto Processo".
Mi sembra un tema importante, da approfondire per chi voglia farsi una solida idea di ciò che siamo chiamati a scegliere i prossimi 22 e 23 marzo.
Mi auguro che questo testo possa risultare utile allo scopo.
La versione originale (1948)
Nella formulazione originaria, l'articolo 111 era estremamente sintetico. Si limitava a stabilire due principi fondamentali:
*L'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali.
* La possibilità di ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale.
Era una norma di garanzia "esterna", che si occupava più del controllo sulle decisioni che della struttura interna del dibattimento.
La riforma del 1999 (Legge Costituzionale n. 2)
Il nuovo testo ha introdotto i canoni del "Giusto Processo", trasformando l'articolo in un decalogo di garanzie procedurali. I punti cardine sono diventati:
* La riserva di legge per la disciplina del processo.
* Il principio del contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale.
* La ragionevole durata del processo.
* I diritti specifici dell'accusato (essere informato riservatamente dei capi d'accusa, tempo per la difesa, diritto di interrogare i testimoni).
E’ utile ricordare che la riforma dell’Art.111 della Costituzione venne approvata da una maggioranza superiore ai due terzi dei parlamentari; un quorum che non consentì l’eventuale richiesta del referendum confermativo.
Perché si è reso necessario cambiare la Costituzione nel 1999? La risposta risiede nel Codice di Procedura Penale del 1989 (Codice Vassalli).
Con questo codice, l'Italia abbandonò il modello "inquisitorio" (dove il giudice istruiva le prove) per adottare il modello accusatorio (di ispirazione anglosassone). Nel rito accusatorio, la prova non si forma segretamente nelle stanze della Procura, ma si forma nel dibattimento, attraverso lo scontro dialettico tra accusa e difesa davanti a un giudice che deve restare spettatore neutrale della formazione della prova.
Tuttavia, negli anni '90, diverse sentenze della Corte Costituzionale avevano depotenziato il rito accusatorio, permettendo il recupero in dibattimento di dichiarazioni rese durante le indagini senza il contraddittorio. Il legislatore del 1999 ha quindi dovuto costituzionalizzare i principi del rito accusatorio per impedire che leggi ordinarie o interpretazioni giurisprudenziali ne svuotassero l'essenza: la prova nasce solo davanti al giudice, nel confronto tra le parti.
Il dibattito attuale sulla separazione delle carriere tra magistratura giudicante (giudici) e magistratura inquirente (pubblici ministeri) rappresenta l'ultimo miglio di questo percorso iniziato nel 1989.
L'articolo 111 riformato recita che il processo si svolge davanti a un "giudice terzo e imparziale". Ecco perché la "terzietà" non può essere solo psicologica, ma deve essere istituzionale.
Se il processo è una gara ad armi pari tra accusa e difesa (rito accusatorio), il giudice non può appartenere allo stesso corpo professionale, condividere la stessa carriera o gli stessi organi di autogoverno (CSM) di una delle due parti (il PM).
La separazione delle carriere è la necessaria conclusione del passaggio al rito accusatorio: garantisce che il giudice sia equidistante non solo nei fatti, ma anche nell'ordinamento, eliminando ogni contiguità tra chi accusa e chi giudica.
In quest'ottica, la riforma sottoposta a referendum non è una rottura, bensì l'adeguamento strutturale finale dell'architettura giudiziaria italiana ai principi del Giusto Processo già sanciti nel 1999.
La separazione delle carriere è pertanto un fatto di democrazia e di civiltà giuridica; Niente quindi di più distante dalla volontà di sottoporre il Pm al controllo della politica, come invece asseriscono i sostenitori del No.
Lucca, 18 febbraio 2026
Art.111 della Costituzione italiana: versione originale e versione riformata nel 1999