Di Antonio Polito
Verso il referendum. Percorsi diversi per i giudici e i pm: una distinzione che non indebolisce, anzi rafforza, la giustizia
Sempre più spesso i sostenitori del No al referendum tendono a sorvolare sul principio della separazione delle carriere. Dicono: ma quella c’è già di fatto, c’è la separazione delle funzioni decisa con la legge Cartabia, si può passare solo una volta da una carriera l’altra, e lo fa solo una percentuale minima di magistrati. A prescindere dal fatto che dallo stesso fronte quella riforma fu duramente contestata al tempo, questo è comunque un passo in avanti: sulla sostanza il consenso è forse più ampio di quanto appaia. Non a caso la separazione delle carriere tra magistrati che giudicano e magistrati che accusano risulta essere nei sondaggi la più gradita tra le norme sottoposte al referendum.
Gli stessi
sostenitori del No preferiscono perciò concentrare il loro fuoco polemico
contro gli altri punti della riforma. Il primo: la separazione del Csm
in due consigli, uno per i magistrati inquirenti, l’altro per i
giudicanti, entrambi presieduti come oggi dal Capo dello Stato. In
questo modo — dicono — si indebolisce il potere dell’organo. Ma se si procede
alla separazione delle carriere, sembra inevitabile che esistano due consigli
superiori. Altrimenti promozioni, trasferimenti e nomine di un giudice
continuerebbero a essere decise anche dai procuratori, e viceversa; mantenendo
così intatto il legame di carriera che c’è tra colleghi, in tutti i mestieri
fatto di cordate, amicizie e correnti. Un imputato oggi sa che il suo giudice
può essere legato al suo accusatore da uno di questi vincoli: questo accresce o
diminuisce la credibilità del sistema giudiziario?
Anche sulla composizione di questi nuovi Csm si accentra la critica dei
fautori del No. La componente togata sarà infatti scelta con un sorteggio, non
più eletta dai magistrati organizzati in correnti. E questo al fine di
ridurre il peso della politica all’interno della categoria. Mentre invece i
componenti laici dei due Csm, oggi eletti dal parlamento con un quorum dei tre
quinti, avverrà sempre per sorteggio, ma all’interno di un elenco di nomi
selezionati in modo proporzionale da tutti i partiti presenti nelle Camere. I
sostenitori del No dicono: in questo modo i magistrati — che continueranno
comunque a costituire i due terzi dell’organismo — sono sorteggiati, mentre gli
altri membri sono scelti dalla politica. E questo indebolirebbe la
loro autonomia.
Al di là di ogni considerazione sul principio del sorteggio (già previsto nella Costituzione per scegliere i sedici giudici cosiddetti «aggregati», da affiancare ai giudici della Consulta in caso di messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica), questa differenza tra togati e laici ha, tra le altre, una spiegazione pratica abbastanza evidente. I magistrati in Italia sono meno di diecimila, e hanno tutti superato un concorso grazie al quale possiamo ritenere che ciascuno di loro sia perfettamente in condizione di far parte di un Csm, visto che è considerato in condizione di far arrestare una persona o di condannarlo, decisioni certo più delicate e drammatiche. Mentre invece i potenziali aventi diritto al sorteggio per i «laici» sarebbero più di 150.000. Tanti sono infatti gli avvocati con più di 15 anni di anzianità professionale oggi potenzialmente eleggibili al Csm: solo quelli di Napoli sono di più di tutti i magistrati italiani. A loro poi andrebbero aggiunti i professori universitari ordinari di materie giuridiche, anch’essi eleggibili.
È chiaro che
un sorteggio non temperato, aperto cioè a tutti, rischierebbe di portare al Csm
anche persone non in grado di esercitare con competenza, equilibrio e dignità
un tale incarico. Non me ne vogliano gli avvocati, ma fra centinaia di migliaia
non si può mettere la mano sul fuoco per ciascuno. Aggiungo che, a questo fine,
anche per i magistrati sarebbe forse utile prevedere un criterio che non porti
tutti nell’urna del sorteggio. E per loro questo criterio non potrebbe essere
altro che la qualità e la quantità della esperienza già compiuta. Si
potrebbero cioè considerare sorteggiabili solo i magistrati che hanno già
superato tre o quattro di quelle valutazioni professionali con le quali già
oggi il Csm ne verifica periodicamente l’operato. Sarebbero in questo modo
«scelti» dai magistrati stessi.
Che pubblici ministeri e giudici non potessero essere considerati alla stessa
stregua, fu del resto chiaro già nel dibattito alla Costituente. Basti pensare
che il progetto iniziale dell’articolo 107, licenziato dalla Commissione dei
75, secondo cui «il pubblico ministero gode di tutte le garanzie dei
magistrati», venne appositamente modificato in Assemblea.
In realtà
molti giuristi ne chiedevano la semplice soppressione. Giuseppe Bettiol, per
esempio, obiettò che non fosse opportuno inserire nella Costituzione un
principio su cui la dottrina era tanto profondamente divisa: «Le funzioni del
pubblico ministero non devono essere incapsulate accanto a quelle del giudice,
ma devono essere tenute distinte. È proprio dei regimi totalitari il concetto
di voler considerare il pubblico ministero come un organo della giustizia,
mentre in tutti i regimi liberali esso è considerato come un organo del potere
esecutivo».
Giovanni Leone, futuro presidente della Repubblica, grande avvocato e relatore
in aula, era sostanzialmente d’accordo. Ma propose all’Assemblea di rimandare
alla legge sull’ordinamento giudiziario la decisione su quali fossero le
garanzie del pubblico ministero: «Poiché la legge dovrà essere congegnata in
perfetta armonia con la riforma del processo penale… quella sarà la sede più
opportuna perché, premessa la determinazione delle funzioni future del pubblico
ministero, si possa stabilire se aumentare le garanzie o abolirle, o ricorrere
un sistema intermedio». Il risultato fu il ben diverso comma che oggi
si trova scritto nella Costituzione e che recita: «Il pubblico ministero gode
delle garanzie stabilite dall’ordinamento giudiziario». Mentre per i giudici la
tutela è direttamente affidata alla norma costituzionale.
Nel frattempo, come sappiamo, la riforma del processo penale è avvenuta: nel 1988 con il nuovo codice Vassalli. Ma la nuova legge ora sottoposta a referendum non riduce, anzi estende quell’autonomia anche ai pm, laddove scrive: «La magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere ed è composta dalla carriera giudicante e dalla carriera requirente». Le preoccupazioni avanzate su questo punto da parte dei sostenitori del No appaiono quindi infondate.
(da www.corriere.it – 1 febbraio 2026)