di Paolo Razzuoli
I prossimi 22 e 23 marzo, salvo colpi di scena, le italiane e gli italiani saranno chiamati alle urne per il referendum confermativo sulla Legge Costituzionale di riforma della Magistratura. Un referendum che va ad allungare la lista di questa tipologia di consultazione, a cui l'elettorato è stato ultimamente chiamato con una certa frequenza.
I referendum non hanno la stessa natura; è pertanto facile, per chi non è addentro la materia, fare confusione.
Questo testo ha quindi lo scopo di sintetizzare la materia, con l'intento di aiutare elettrici ed elettori ad esprimere un voto il più consapevole possibile.
Tratterò soltanto dei referendum nazionali. In aggiunta ad essi, Mi limito a segnalare che sono previsti anche referendum regionali, disciplinati dagli statuti e leggi regionali. E’ altresì previsto il referendum per la modifica territoriale di regioni province e comuni, disciplinato dall’Art.132 della Costituzione.
Proprio dalla Costituzione prendo le mosse , che prevede (escludendo quindi quanto indicato nell’Art.132, due tipologie di referendum: il referendum abrogativo, disciplinato dall'Art.75, ed il referendum confermativo sulle leggi di revisione costituzionali, disciplinato dall'Art.138.
Sono due tipologie di consultazioni referendarie completamente diverse, che implicano sempre l'espressione di un Sì o di un No, ma con significati opposti.
I due tipi di referendum sono accomunati dalla necessità che sussista una base di richiedenti: almeno cinquecentomila elettori, o da cinque consigli regionali, o, solo nel caso del referendum confermativo, da un quinto di una Camera.
Attorno alla quota di elettori richiedenti, in effetti assai bassa, il dibattito è apertissimo.Non vi è infatti alcun dubbio che all’epoca in cui i Costituenti hanno immaginato tale quorum, le condizioni generali fossero totalmente diverse dalle attuali. Credo che sarebbe opportuno rivedere questo parametro, proprio nella prospettiva di dare maggior credibilità a questo istituto di democrazia diretta, a cui l’elettorato ha partecipato sempre più stancamente.
Ma torniamo al cuore del tema, partendo dal dettato costituzionale.
Il referendum abrogativo è disciplinato - come sopra detto - dall'Art.75 della Costituzione che così testualmente recita:
"È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum."
La Legge con cui il Parlamento ha definito la procedura referendaria, è La legge 25 maggio 1970, n. 352 “Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo”.
Il referendum abrogativo viene richiesto per abrogare (quindi per cancellare), Leggi, o parte di esse, o atti aventi forza di legge, già vigenti.
Ne consegue che votando Sì si esprime la volontà di abrogare (cancellare) la legge o parte di essa indicate nel quesito; votando invece No, si esprime la volontà di non abrogare niente.
Non va poi dimenticato che – ai sensi del sopra riportato Art.75 della Costituzione - la validità del referendum abrogativo è subordinata alla partecipazione alla consultazione di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Ne consegue che una delle scelte possibili è anche quella di non partecipare al voto, non per disimpegno, bensì per consapevole condotta mirata all’annullamento della consultazione per mancato raggiungimento del quorum.
Esito questo che si è ripetutamente verificato nell’occasione degli ultimi referendum abrogativi.
Passo ora al referendum confermativo disciplinato dell’Art.138 della nostra Costituzione, che testualmente recita:
“Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”
Come si vede, qui non si tratta di abrogare (cancellare) una Legge già in vigore, bensì di confermare o meno una legge approvata sì dal Parlamento, ma non ancora vigente.
Ne consegue che rispondere Sì significa confermare la norma, mentre rispondere No significa disapprovarla.
Altro elemento che distingue il referendum abrogativo da quello confermativo è il quorum dei partecipanti alla consultazione. Infatti, il referendum confermativo è valido – analogamente alle elezioni politiche e/o amministrative – indipendentemente dalla quota di partecipanti al voto. Pertanto, al referendum confermativo, l’astensione assume il significato di un atto di disimpegno e non quello di una scelta politica.
Va infine notato che il referendum confermativo è previsto nell’ambito di una procedura molto complessa, voluta dai Costituenti, per la revisione della Costituzione: per questo si chiama anche “referendum costituzionale”. Una scelta dettata dalla volontà di evitare il ripetersi di quanto accaduto con l’avvento del fascismo, che modificò profondamente lo Statuto Albertino senza peraltro abolirlo. Una circostanza resa possibile dalla natura di Costituzione flessibile dello stesso, che ha potuto essere totalmente snaturato senza particolari procedure.
Ora una breve sintesi di quanto sin qui detto.
Referendum confermativo.
Rispondere Sì significa confermare la norma, non ancora entrata in
vigore. Rispondere No significa chiedere che la norma non entri in vigore. La consultazione è valida qualsiasi sia il quorum di partecipanti. Sono pertanto possibili due esiti: la vittoria del Sì, o la vittoria del No.
Referendum abrogativo.
Rispondere Sì significa chiedere la cancellazione di una norma già in ordinamento. Rispondere No significa chiedere di mantenere la norma già in vigore. La consultazione è valida purché abbia partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto. Sono pertanto possibili tre esiti: la vittoria del Sì, la vittoria del No, la non validità della consultazione per mancato raggiungimento del quorum dei partecipanti al voto.
Infine alcune indicazioni sul prossimo referendum costituzionale confermativo.
Le operazioni di voto si svolgeranno il 22 marzo p.v. dalle 7 alle 23 e il successivo 23 dalle 7 alle 15.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 con il quale è stato indetto, per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026, il referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2025.
Il testo del quesito referendario è il seguente:
«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025?».
Nella serata del 23 marzo, si conoscerà la risposta delle elettrici e degli elettori.
Lucca, 22 gennaio 2026