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Riforma dell'ordinamento giudiziario: prepariamoci al referendum confermativo

 

di Paolo Razzuoli

 

 

 Ebbene ci siamo...

E' stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 253 del 30 ottobre 2025 il testo di legge costituzionale, approvato sempre in data 30 ottobre 2025 dal Senato, recante le norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (c.d. riforma della giustizia),

che modifica il titolo II e IV della Parte II della Costituzione.

  Il testo di legge sulla riforma della giustizia è stato approvato in seconda votazione, a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di

ciascuna Camera; pertanto, entrerà definitivamente in vigore dopo l’eventuale conferma del testo così come pubblicato, in esito al referendum confermativo che si terrà la prossima primavera.

 

A norma dell'Art.8 della Legge in questione,   Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare, verranno adeguate alle disposizioni della legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

 

 Sulle motivazioni e necessità della riforma, si è molto pubblicato su questo sito e molto si pubblicherà nella lunga campagna elettorale che ci porterà al referendum confermativo.

   Come primo atto, per agevolare la comprensione di una materia non poi così agevole, e trattata con molte ipocrisie e reticenze da più parti, propongo un confronto fra il testo vigente e quello risultante dalle modifiche, degli articoli della Costituzione oggetto di riscrittura.   

 

   Comunque, in estrema sintesi, il testo sulla riforma della giustizia reca le seguenti modifiche alla Costituzione:

 - Separazione delle carriere fra Magistratura requirente e Magistratura giudicante;

 - Conseguente costituzione di due Consigli superiori della magistratura;

 - Costituzione di un'Alta Corte a cui è demandata La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati.

 

Di seguito, la comparazione del testo Costituzionale.

 

Art. 87

 

Versione vigente.

 

Il Presidente della Repubblica è il capo

dello Stato e rappresenta l'unità

nazionale.

 

 Può inviare messaggi alle Camere.

 

Indice le elezioni delle nuove Camere e

ne fissa la prima riunione.

 

 Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del

Governo.

 

 Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

 

 Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i

funzionari dello Stato.

 

 Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati

internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

 

 Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa

costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

 

 Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

 

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

 

 Versione modificata dalla riforma. 

 

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità

nazionale.

 

 Può inviare messaggi alle Camere.

 

 Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

 

 Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del

Governo.

 

 Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

 

 Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

 

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

 

 Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,

l'autorizzazione delle Camere.

 

 Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa

costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

 

Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio

superiore della magistratura requirente.

 

Può concedere grazia e commutare le pene.

 

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

 

 

Art. 102

 

Versione vigente.

 

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

 

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono

soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei

estranei alla magistratura.

 

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

 

Versione modificata dalla riforma.

 

La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati

dalle norme sull'ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì

le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

 

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono

soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate

per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei

alla magistratura.

 

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo

all'amministrazione della giustizia.

 

 

Art. 104

 

 Versione vigente.

 

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni

altro potere.

 

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della

Repubblica.

 

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

 

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

 

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

 

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

 

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali,

né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

 

 

Versione modificata dalla riforma.

 

 — La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta

dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

 

Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente

sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in

materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro

sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e

i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco

compilato dal Parlamento in seduta comune.

 

I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura

di sorteggio successiva.

 

I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento

o di un Consiglio regionale».

 

Art. 105. 

 

Versione vigente.

 

Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

 

Versione modificata dalla riforma.

 

Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti,

le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni

nei riguardi dei magistrati.

 

La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta

Corte disciplinare.

 

                   L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre

dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e

avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi

requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro

sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione,

nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie

con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di

legittimità.

 

L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte

dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

 

I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato.


L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento

europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra

carica e ufficio indicati dalla legge.

 

Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di

merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno

concorso a pronunciare la decisione impugnata.

 

La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce

le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».  

 

 

Art. 106

 

Versione vigente.

 

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

 

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva,

di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

 

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori

ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano

quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni

superiori.

 

 

Versione modificata dalla riforma.

 

Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

 

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva,

di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

 

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono

essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni,

professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati

appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni

di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e

siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

 

 

Art. 107

 

 

 Versione vigente.

 

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal

servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione

del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e

con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro

consenso.

 

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

 

 I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

 

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme

sull'ordinamento giudiziario.

 

 

 Versione modificata dalla riforma.

 

I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal

servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del

rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con

le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro

consenso.

 

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.

 

 I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

 

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme

sull'ordinamento giudiziario.

 

 

Art. 110

 

 Versione vigente.

 

Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano

al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi

relativi alla giustizia.

 

Versione modificata dalla riforma.

 

Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura,

spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei

servizi relativi alla giustizia.

 

 

 Infine, riporto il testo dell’Art.8 della Legge di riforma, comprendente le disposizioni transitorie.

 

Art. 8.

Disposizioni transitorie

1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente

legge costituzionale entro un anno dalla data della sua

entrata in vigore.

2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

(Lucca, 3 novembre 2025)

 

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